LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 31 MARZO 2003
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO).
SINTESI DEL CONTENUTO | ATTI E DOCUMENTI COLLEGATI | BENEFICIARI & FINANZIAMENTI | TESTO INTEGRALE
(B.U.R. n. 46 del 31.3.2003)
Sintesi del contenuto
La finalità della presente legge consiste nel disciplinare l'esercizio dell'attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici, in forma professionale e non.
L'esigenza di dare una disciplina più attuale, più vicina alla realtà e diretta a tutelare il cittadino che sceglie un'opportunità di viaggio, nonché quella d'individuare nuovi meccanismi che garantiscano le agenzie che operano nella correttezza e nel rigore normativo, ha portato alla stesura di un nuovo articolato che introduce alcune novità di seguito elencate insieme ai contenuti più interessanti.
È stato istituito un elenco delle "Agenzie sicure in Emilia Romagna" nel quale verranno iscritte le agenzie che garantiscano un alto livello di organizzazione e di sicurezza dei servizi offerti; le modalità di accesso e gestione dell'elenco sono stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 2238 / 2003 e successive modificazioni e della quale si rende disponibile il testo coordinato (pdf - 260 KB).
È stato inoltre istituito un fondo garanzia danni, a cui avranno accesso i clienti delle agenzie iscritte al sopracitato elenco, per l'indennizzo di danni verificatisi nei loro confronti degli, quando questi non siano imputabili alle agenzie stesse.
Le modalità per l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio sono semplificate rispetto alla normativa precedente;
La legge determina un ammontare unico del deposito cauzionale dovuto dalle agenzie alle Province, per la tutela della clientela, fissato in euro 43.038,07, inoltre obbliga tutti i soggetti proponenti (comprese le associazioni senza fini di lucro) alla stipula di una polizza assicurativa a favore della clientela alla quale è diretta l'offerta turistica.
Le agenzie di viaggio possono svolgere una serie di attività accessorie, tra le quali quelle di organizzazione di congressi, convegni e fiere, inoltre è stato determinato il numero massimo di giorni di durata dei viaggi organizzati in forma non professionale (Enti, Istituti Scolastici, Associazioni e Comitati aventi finalità politiche).
Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative, di controllo e di vigilanza sull'attività svolta dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti (compresa l'applicazione delle sanzioni), nonché il riconoscimento della qualifica di IAT agli uffici di informazione turistica.
Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un'agenzia di viaggio comporta un'istruttoria che accerti:
- il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli articoli 9 e 10;
- il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria;
- l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare.
Tra i contenuti dell'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio la denominazione e il titolare (denominazione e ragione sociale per le società) sono ritenuti elementi fondamentali, la modifica dei quali comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
I requisiti strutturali per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio sono:
- locali indipendenti ed escludenti altre attività;
- insegne visibili dell'attività dell'impresa;
- attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.
I requisiti professionali sono:
- essere nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 392 del 1991 (pdf - 21 KB);
- aver frequentato apposito percorso formativo abilitante (vedi delibera di Giunta regionale n. 1764 / 2003).
Il ruolo del direttore tecnico non ha vincoli di esclusività con l'agenzia con la quale presta la sua attività in modo continuativo.
È possibile la deroga alle autorizzazioni di cui all'art. 5 per gli uffici che si occupano esclusivamente di biglietteria aerea o di navigazione della propria compagnia o di altre imprese.
La sede di un'agenzia di viaggio può essere temporaneamente chiusa per un periodo massimo di nove mesi (sei mesi più un rinnovo di tre).
In merito al sistema dell'informazione turistica sono definite le modalità di acquisizione della qualifica di IAT e le tipologie di attività svolgibili al loro interno, tra le quali la possibilità di fornire il servizio di prenotazione turistica "last minute"; è inoltre prevista l'opportunità per le agenzie di viaggio di proporsi come soggetti gestori degli uffici informazione.
L'attività di organizzazione di viaggi da parte di Associazioni senza scopo di lucro, Enti e Comitati è suddivisa in due categorie disciplinate in modo parzialmente diverso rispettivamente agli artt. 18 e 19. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.18 le Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, regionale o provinciale. Sono invece disciplinati dall'art.19 gli Enti, le Associazioni e i Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni dell'art.18, e dunque tutte le Associazioni senza scopo di lucro che operano a livello locale, Enti, Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, compresi Partiti politici, Parrocchie, Organizzazioni sindacali, professionali e di categoria, Circoli ricreativi aziendali ecc..
Beneficiari e finanziamenti
- Beneficiari
Questa legge prevede possibilità di finanziamento nei confronti dei clienti delle agenzie iscritte all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna", per l'indennizzo di danni verificatisi nei loro confronti quando questi non siano imputabili alle agenzie stesse, attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia danni. Le modalità per l'accesso al "Fondo di garanzia danni" saranno pubblicate non appena definite. Altre possibilità di finanziamento per i titolari di agenzie di viaggio sono previste dalla L.R. 40/2002. - Termine di presentazione delle domande.
La domanda d'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" deve pervenire al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche nei seguenti periodi:- dall'1 al 10 Marzo (con ricevimento presso il Servizio entro il 10 Marzo);
- dall'1 al 10 Ottobre (con ricevimento presso il Servizio entro il 10 Ottobre).
Le richieste di iscrizione si intendono tacitamente rinnovate dopo un anno, salvo rinuncia scritta.
Sommario degli atti e documenti collegati
La lista che segue riporta, in ordine cronologico decrescente, i principali atti e documenti correnti inerenti la legge in oggetto.
- Delibera di Giunta regionale n. 1535 / 2011 - Prime indicazioni applicative in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e turismo.
- Determinazione del Responsabile di Servizio n. 6707 / 2011 (pdf - 163 KB) - Rinnovo della Commissione Istruttoria per le domande di accesso all’elenco delle Agenzie sicure in Emilia-Romagna.
- Determinazione del Responsabile di Servizio n. 12244 / 2008 (pdf - 48 KB) - Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'elenco (allegato al presente documento) delle Agenzie di viaggio e turismo iscritte nell'elenco "Agenzie sicure in Emilia Romagna".
- Determinazione del Responsabile di Servizio n. 11696 / 2006 (pdf - 64 KB) - Approvazione del bando di abilitazione all'esercizio all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi. Contiene i fax-simili delle domande di ammissione ai percorsi formativi abilitanti all´esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 27 Ottobre 2006.
- B.U.R. n. 134 del 26.09.2005 (P2) (pdf - 9 MB) - Compendio delle norme relative a: produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici
- Determinazione del Responsabile di Servizio n. 10462 / 2005 (pdf - 30 KB) - Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'elenco (allegato al presente documento) delle "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" autorizzate al 14 luglio 2005.
- Marchio collettivo regionale per gli uffici di informazione turistica - (file zip - 5.8 MB) - Sono disponibili gli esecutivi per la stampa dei tre marchi diversificati che contraddistinguono, rispettivamente, gli uffici di informazione turistica, gli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e gli IAT che effettuano la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Il marchio è assegnato dalle province. I requisiti dei soggetti richiedenti, le modalità di utilizzo del marchio e gli obblighi dei concessionari sono descritti nella delibera n. 956 del 20/06/2005.
- Delibera di Giunta regionale n. 956 / 2005 (file pdf - 106 KB) - Definizione standard minimi e degli standard di qualità dei servizi di accoglienza ed informazione turistica - Attuazione art. 14, L.R. 7/98 e art. 21 L.R. 7/03. (Contiene gli allegati A, B, C, E, F e G).
- Delibera di Giunta regionale n. 956 / 2005 - (file pdf - 11 MB) - Definizione standard minimi e degli standard di qualità dei servizi di accoglienza ed informazione turistica - Attuazione art. 14, L.R. 7/98 e art. 21 L.R. 7/03. (Contiene esclusivamente l'allegato D relativo al marchio degli Uffici di Informazione Turistica).
- Delibera di Giunta regionale n. 2795 / 2004 - Costituzione fondo di garanzia danni utenti agenzie di viaggio e sua assegnazione ad organismo di cui all'art.17 L.R.7/03. Assunzione di impegno di spesa.
- Delibera di Giunta regionale n. 2783 / 2004 - Modifiche e integrazioni alla delibera di giunta n. 2238 / 2003, della quale si rende disponibile il testo coordinato (pdf - 260 KB) comprendente la la modulistica completa ed aggiornata.
- Delibera di Giunta regionale n. 556 / 2004 - Modifiche e integrazioni alla delibera di giunta n. 2238 / 2003.
- Delibera di Giunta regionale n. 410 / 2004 - Modifiche e integrazioni alla delibera di giunta n. 2238 / 2003.
- Determinazione del Responsabile di Servizio n. 2423 / 2004 (pdf - 317 KB) - Determinazione del marchio di qualita' e del suo regolamento d'uso da assegnare alle Agenzie di Viaggio iscritte nell'elenco agenzie sicure in Emilia Romagna.
- Delibera di Giunta regionale n. 2238 / 2003 - Determinazione delle modalita'di accesso e di gestione dell'elenco agenzie sicure in Emilia Romagna. I moduli allegati non sono più validi. Per i moduli corretti si veda il testo coordinato (pdf - 260 KB) aggiornato.
- Delibera di Giunta regionale n. 1764 / 2003 - Determinazione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'effettuazione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio.
E' disponibile il testo della legge o accedendo alla Banca Dati dell'Assemblea Legislativa Regionale oppure direttamente alla pagina della legge da cui è possibile scaricarne la versione in PDF.




